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APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Estesi nel 2018 i benefici per le aziende

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
Esteso al 2018 la possibilità per i datori di lavoro di poter inquadrare un disoccupato over 29 anni con contratto di apprendistato professionalizzante.

L’art. 47, comma 4, D.Lgs n. 81/2015 consente ai datori di lavoro, di poter assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, un lavoratore beneficiario di indennità di mobilità o trattamento di disoccupazione, Naspi, Dis coll, ASDI che ha stipulato un patto di servizio con il Centro per l’Impiego al fine di promuovere la sua qualificazione o riqualificazione professionale.
Per il datore di lavoro, è quindi possibile stipulare un contratto di apprendistato professionalizzante senza limiti di età, purché il lavoratore sia disoccupato o in mobilità, ed ottenere anche gli sgravi fiscali sull’assunzione.

Il bonus apprendistato 2018 prevede:

1) Vantaggi contributivi: dal punto di vista contributivo, i vantaggi per un datore di lavoro che assume un disoccupato over 29 come apprendista professionalizzante, sono maggiori rispetto a quelli previsti per l'esonero contributivo biennale.
2) Vantaggi salariali: vista la possibilità di inquadrare il nuovo assunto, al di sotto dell’inquadramento previsto dalla legge, per tutto il periodo formativo, il l costo del personale è deducibile dalla base IRAP e tali lavoratori, inoltre, sono esclusi dalla base di calcolo per l'applicazione delle disposizioni, ove i i CCNL e la legge, richiedano limiti numerici.
3) Possibilità di recesso anticipato dal contratto: per i datori di lavoro che assumono un disoccupato over 29 con contratto di lavoro di apprendistato professionalizzante, è prevista la possibilità, in deroga alla norma contenuta nell'art. 42, comma 4, per entrambe le parti, di recedere dal rapporto di lavoro prima della scadenza del periodo di formazione, sostituendo in caso il preavviso con la relativa indennità contrattuale, oppure, facendo proseguire l'attività lavorativa, per tutto il preavviso. In quest'ultimo caso, la retribuzione e la contribuzione rimangono le stesse di quelle previste dall'apprendistato.

Per avere maggiori informazioni i consulenti del lavoro e le imprese interessate possono richiedere una consulenza a:
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